Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di
Bolzano  (00390090215),  in  persona  del  suo  presidente  e  legale
rappresentante pro tempore, Arno Kompatscher, rappresentata e difesa,
tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu'  della  procura
speciale rep. n. 25626 del 10  agosto  2021,  rogata  dal  segretario
generale della giunta provinciale  dott.  Eros  Magnago,  nonche'  in
virtu' della deliberazione della giunta provinciale di autorizzazione
a stare in giudizio n. 672 del 10 agosto 2021, dagli avvocati  Renate
von Guggenberg  (VNGRNT57L45A952K  renate.guggenberg@pec.prov.bz.it),
Alexandra Roilo (RLOLND68S41B160H -  alexandra.roilo@pec.prov.bz.it),
Laura Fadanelli (FDNLRA65H69A952U -  laura.fadanelli@pec.prov.bz.it),
Cristina           Bernardi            (BRNCST64M47D548L            -
cristina.bernardi@pec.prov.bz.it) e Lukas Plancker  (PLNLKS68E21A952A
-  lukas.plancker@pec.prov.bz.it),   dell'avvocatura   della   stessa
provincia (anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it - fax 0471/412099),
e     dall'avv.      Luca      Graziani      (GRZLCU62R29H501D      -
lucagraziani@ordineavvocatiroma.org), del Foro di Roma, e  presso  lo
studio di quest'ultimo in 00195 Roma, via Bassano del Grappa  n.  24,
elettivamente domiciliata (06/3729467); 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente del Consiglio in carica; 
    Il Garante per la protezione dei dati personali, in  persona  del
legale rappresentante pro tempore; 
    In relazione al provvedimento del Garante per la  protezione  dei
dati personali n. 244 del 18 giugno 2021, per la  declaratoria  della
non spettanza allo stesso garante dei poteri ivi esercitati, e per il
conseguente annullamento di  detto  provvedimento,  nonche'  di  ogni
altro   atto   comunque   connesso,   presupposto,   attuativo    e/o
consequenziale, ivi compresa la comunicazione dello stesso garante di
data 6 luglio 2021, prot. n. 0035891. 
 
                                Fatto 
 
    Al paragrafo II.0  dell'allegato  A  della  legge  provinciale  8
maggio 2020, n. 4, recante «Misure di contenimento  della  diffusione
del virus SARS-COV-2 nella fase di  ripresa  delle  attivita'»,  sono
disciplinate  le  certificazioni  verdi,  e  cioe'  le   attestazioni
comprovanti una delle seguenti fattispecie: 
        a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2; 
        b) la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2; 
        c)  l'effettuazione  di  un  test  per  la  rilevazione   del
SARS-CoV-2 con esito negativo. 
    Con ordinanza contingibile e urgente n. 20 del 23 aprile 2021 del
presidente della Provincia autonoma di  Bolzano  (doc.  6)  e'  stato
previsto, tenuto anche  conto  del  quadro  normativo  delineato  dal
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,  relativamente  all'introduzione
della certificazione verde quale misura di sanita'  pubblica  per  il
contenimento della diffusione  del  virus  Sars  CoV-2,  al  fine  di
garantire la ripresa graduale delle attivita' economiche e sociali  e
«in attesa di eventuali disposizioni emanate a livello centrale», che
l'esibizione di detta certificazione fosse necessaria, nel territorio
della provincia, per accedere a determinati eventi, strutture e altri
luoghi pubblici o aperti al pubblico, attivita' e servizi. 
    In relazione a  quanto  previsto  dalla  predetta  ordinanza,  il
Garante per la protezione dei dati personali, con nota del 30  aprile
2021, prot. n. 24123 (doc. 5), ha chiesto informazioni alla Provincia
autonoma di Bolzano, rappresentando di aver adottato un provvedimento
di avvertimento in merito  ai  trattamenti  effettuati  relativamente
alla certificazione verde per COVID-19 prevista dal decreto-legge  n.
52/2021, nel quale  avrebbe  rilevato  che  detto  decreto-legge  non
rappresenti una valida base giuridica per l'introduzione e l'utilizzo
dei certificati verdi a livello nazionale. 
    Con la predetta  nota  del  30  aprile  2021,  e'  stato  inoltre
rappresentato che una delle  criticita'  sollevate  dal  Garante  nel
predetto  provvedimento  riguarda  la  mancata  individuazione  delle
specifiche  finalita'  perseguite  attraverso  l'introduzione   della
certificazione verde, elemento essenziale  al  fine  di  valutare  la
proporzionalita' della norma, richiesta dall'art. 6  del  regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
sulla protezione dei dati) e, in particolare, che soltanto una  legge
statale potrebbe subordinare l'esercizio  di  determinati  diritti  o
liberta' all'esibizione di tale certificazione. 
    In risposta alla richiesta di informazioni, la Provincia autonoma
di Bolzano ha fornito elementi con nota del 7 maggio 2021  (doc.  7),
in cui e' stato rappresentato, in particolare, che: 
        «ai  sensi  dell'art.  52,  secondo   comma   dello   statuto
d'autonomia il presidente  della  provincia  adotta  i  provvedimenti
contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di  igiene  pubblica
nell'interesse delle popolazioni di due o piu' comuni»; 
        «la Provincia autonoma di Bolzano ha  competenza  legislativa
primaria, tra l'altro, nelle materie di opere  di  prevenzione  e  di
pronto  soccorso  per  calamita'  pubbliche,  assunzione  diretta  di
servizi pubblici  e  loro  gestione  a  mezzo  di  aziende  speciali,
assistenza e beneficenza pubblica e scuola materna (art. 8, comma  1,
punti 13, 19, 25 e 26 dello statuto d'autonomia)»; 
        «la Provincia autonoma di Bolzano ha  competenza  legislativa
concorrente, tra  l'altro,  in  materia  di  igiene  e  sanita',  ivi
compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 9, comma 1, punto
10 dello statuto d'autonomia)»; 
        «la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, recante "Misure di
contenimento della diffusione del  virus  SARS-COV-2  nella  fase  di
ripresa delle attivita'", tra  l'altro  gia'  contempla  nel  proprio
"allegato A, II.C." una  "Covid  protected  area"  per  gli  esercizi
ricettivi. Sono ivi previste delle misure di sicurezza  supplementari
tra cui il controllo  completo  della  clientela:  ospiti  e  clienti
presentano al check-in un test PCR  certificato  con  esito  negativo
risalente a non piu' di quattro giorni prima oppure forniscono  prova
certificata dello sviluppo di anticorpi o all'arrivo si  sottopongono
a un test come da protocollo del servizio sanitario»; 
        «l'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche,  rubricato  "Carta
della cittadinanza digitale", sancisce  il  diritto  di  cittadini  e
imprese,    "anche    attraverso    l'utilizzo    delle    tecnologie
dell'informazione e della comunicazione ... di  accedere  a  tutti  i
dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalita' digitale
... al fine di garantire la semplificazione nell'accesso  ai  servizi
alla persona" e "riducendo la  necessita'  dell'accesso  fisico  agli
uffici pubblici"»; 
        «l'impugnazione di una legge provinciale davanti  alla  Corte
costituzionale per violazione della Costituzione, dello statuto o del
principio di parita' tra i gruppi linguistici puo' essere  esercitata
solo dal Governo» e «il Governo non ha sollevato  ricorso  contro  la
legge provinciale 8  maggio  2020,  n.  4,  ne'  ha  sollevato  delle
criticita' nei confronti dell'ordinanza presidenziale  contingente  e
urgente n. 20 del 23 aprile 2021»; 
        «le "Certificazioni verdi" di cui al punto 47  dell'ordinanza
presidenziale sono rilasciate in piena conformita' alle  disposizioni
dell'art. 9 del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  e  potranno
essere in seguito modificate qualora cambiasse  il  quadro  normativo
nazionale di riferimenti»; 
        «le "Certificazioni verdi" di cui al punto 47  dell'ordinanza
presidenziale sono rilasciate in piena conformita' alle  disposizioni
dell'art. 9 del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  e  potranno
essere in seguito modificate qualora cambiasse  il  quadro  normativo
nazionale di riferimento»; 
        «nessuna discriminazione tra le persone e'  stata  perpetrata
dalle "Certificazioni  verdi"  di  cui  al  punto  47  dell'ordinanza
presidenziale sopra meglio specificata. Analogamente  al  certificato
verde digitale, presentato il 17 marzo 2021 dalla Commissione europea
per agevolare la libera circolazione  sicura  dei  cittadini  nell'UE
durante la pandemia di COVID-19,  anche  la  suddetta  certificazione
verde si pone come prova digitale attestante che una persona e' stata
vaccinata contro  il  SARS-COVID-2,  che  e'  guarita  dall'infezione
SARS-COVID-2 oppure che ha ottenuto un risultato negativo al test per
la  rivelazione  del  SARS-COVID-2.  L'ampia  gamma   delle   diverse
fattispecie  risulta  essere  coperta.  Ogni  persona   ha   poi   la
possibilita' di sottoporsi gratuitamente  al  test.  A  tal  fine  la
provincia  ha  realizzato  un'infrastruttura  presente   in   maniera
capillare  su  tutto  il  territorio,  di  modo  che  chiunque  abbia
l'opportunita'  di   sottoporsi   nelle   sue   immediate   vicinanze
gratuitamente ad un test»; 
        «le "Certificazioni verdi" in parola consentono di  contenere
ulteriormente la  limitazione  dei  diritti  individuali,  in  quanto
condizione  per  l'accesso  ad  una  serie  di  attivita'  altrimenti
precluse; tale strumento consente pertanto un  piu'  proporzionato  e
bilanciato contemperamento tra la tutela della  salute  e  la  minore
compressione possibile dei diritti costituzionalmente garantiti, come
richiesto da costante giurisprudenza costituzionale sul principio  di
uguaglianza»; 
        «la soluzione dei certificati verdi  rappresenta  la  sintesi
del bilanciamento tra interessi e diritti di eguale rango primario di
natura costituzionale: la tutela della salute,  sia  individuale  che
collettiva, ai  sensi  dell'art.  32  e  la  liberta'  di  iniziativa
economica ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, la quale non puo'
comunque svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in  modo  da
recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita'  umana.  La
finalita' della misura e' infatti quella di far riaprire e  ripartire
le attivita' economiche e culturali riducendo al minimo il rischio di
contagio in aree pubbliche, specialmente nei  locali  al  chiuso,  in
modo da evitare ulteriori nuove ondate di  contagi,  e  garantire  un
"Alto Adige Covid Safe", come peraltro dettagliato anche nel relativo
studio di eurac research e Azienda sanitaria dell'Alto Adige»; 
        «l'Alto Adige e' una terra  di  confine  e  molti  lavoratori
pendolari e studenti gia' da mesi devono sottoporsi al test  SARS-COV
2 esibendo il  relativo  certificato  ogni  qualvolta  si  recano  in
Austria. Le nuove disposizioni del Governo austriaco  per  l'ingresso
nel Paese prevedono infatti che per entrare in Austria  i  lavoratori
pendolari,  gli  studenti  e  gli   universitari   che   vi   entrano
regolarmente dal 10 febbraio 2021 devono  presentare  un  certificato
medico che  certifichi  il  test  negativo  al  SARS-CoV-2  e  devono
registrarsi. Se non dispongono del test lo devono eseguire  nell'arco
delle  ventiquattro  ore  dall'ingresso  nel  Paese.  Il  test  e  la
registrazione hanno una validita' di sette giorni.  La  registrazione
deve  essere  rinnovata  dopo  i  sette  giorni   o   prima   qualora
intervengano modifiche rilevanti dei dati»; 
        «l'ordinanza presidenziale contingente e urgente n. 20 del 23
aprile  2021  risulta  adottata  in  presenza  dei   presupposti   di
necessita' ed urgenza in materia sanitaria e non si pone in contrasto
con le disposizioni dettate a carattere nazionale - richiamate  nella
stessa ordinanza - e a carattere europeo»; 
        «l'ordinanza stessa,  in  attesa  di  eventuali  disposizioni
emanate a livello centrale, ha una validita' temporale  limitata  dal
26 aprile 2021 al 31 luglio 2021»; 
        «trattasi cioe' di attestazioni che, a prescindere da  quanto
previsto in ordine alla loro  valenza  da  predetta  ordinanza,  gia'
venivano rilasciate al cittadino, fin dai principi della  pandemia  e
poi con l'inizio della campagna vaccinale, al ricorrere di una  delle
situazioni individuate come presupposto, non e' stata  creata  alcuna
banca dati ulteriore, o app dedicata,  per  i  certificati  verdi  in
quanto  non  raccolgono  e  non  certificano  informazioni   o   dati
aggiuntivi rispetto a quelli gia'  contenuti  nelle  attestazioni  di
avvenuta vaccinazione, guarigione o di effettuazione di un  test  con
risultato negativo.  Si  tratta  di  documentazione  gia'  esistente,
comunque prodotta e messa a disposizione del  cittadino,  in  cui  il
trattamento dei dati viene effettuato per finalita' di cura diagnosi,
prevenzione dell'emergenza virale COVID SARS-CoV-2 dal  titolare  del
trattamento, da individuarsi nell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige»; 
        «la previsione per cui il  possesso  di  tale  documentazione
possa assurgere a presupposto per l'accesso a determinati servizi, ma
in ogni caso mai per quelli  essenziali,  che  altrimenti  potrebbero
restare preclusi al cittadino in ragione delle primarie  esigenze  di
tutela della salute, e' da ricondursi ai motivi di interesse pubblico
rilevante nel settore della sanita' pubblica ai  sensi  dell'art.  9,
paragrafo 2,  lettera  i)  del  regolamento  europeo  in  materia  di
protezione dei dati personali 2016/679»; 
        «le  certificazioni  verdi  non   implicano   infatti   alcun
trattamento ulteriore dei dati rispetto a quanto  gia'  compiutamente
definito e regolamentato, in ordine ai profili di protezione dei dati
personali, dal titolare del trattamento, l'azienda sanitaria, per  il
rilascio delle attestazioni di avvenuta  vaccinazione,  guarigione  o
effettuazione di un test con esito negativo.  In  altri  termini,  il
certificato verde altoatesino consiste  nell'attestazione  rilasciata
dall'azienda sanitaria in modalita' cartacea o digitale. A  decorrere
dal 5 maggio 2021 le cittadine e i cittadini potranno  richiedere  il
proprio certificato vaccinale o attestante la  guarigione  dal  virus
muniti entrambi di QR code. Per quanto riguarda  le  persone  testate
con  test  nasali  o  antigenici  il  codice  QR  e'  gia'   presente
sull'attestazione del risultato del test»; 
        «i certificati verdi di cui all'ordinanza n. 20 del 23 aprile
2021,  cosi'  configurati,  non  costituiscono  un'attuazione   delle
disposizioni di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (art. 9 ed
allegato 1), rispetto al quale il  Garante  ha  espresso  le  proprie
censure con formale ammonimento in data peraltro concomitante con  la
predetta ordinanza, ma operano nel  quadro  normativo  delineato  dal
decreto-legge. Non si  tratta  di  attivita'  non  contemplate  dalla
normativa nazionale e nel contempo eventuali  rilievi  rispetto  alla
normativa nazionale non  comportano  automaticamente  la  caducazione
della disciplina provinciale. I dati  di  cui  ai  certificati  verdi
altoatesini non riproducono infatti tutti i dati previsti, e ritenuti
dal garante come eccedenti in quanto contrastanti con il principio di
minimizzazione, per le certificazioni  verdi  COVID-19  nazionali  ai
sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 52/2021 e dell'allegato 1.  La
lettura  dell'attestazione  tramite  QR-Code  consente,  infatti,  di
limitare la riproduzione del solo dato relativo al nome e cognome del
soggetto che la esibisce La lettura del QR-Code, che avviene  tramite
uso della fotocamera di cui sono dotati tutti gli smartphone standard
e  funge  da  "biglietto  di  ingresso"  per  tutte   le   aree   che
nell'ordinanza provinciale sono definite "CoronaPass Areas",  non  si
configura come un ulteriore trattamento di dati, considerato che cio'
che viene  riprodotto,  e  non  salvato,  e'  una  sintesi  dei  dati
personali necessari e sufficienti a  realizzare  le  finalita'  sopra
esposte  ovvero  il  nome  e  cognome  della   persona   fisica   cui
l'attestazione inerisce ed una mera spunta  di  colore  verde  (senza
indicazione se trattasi di  soggetto  vaccinato,  guarito  o  testato
negativamente). La spunta verde ne sottende anche  la  validita',  in
quanto   allo   scadere   dei    sei    mesi    previsti    per    le
vaccinazioni/guarigioni e delle settantadue ore per i test, il QRCode
non e' piu' funzionante»; 
        «in ordine alle attivita' per cui e'  richiesto  il  possesso
della certificazione verde si rileva che quanto indicato al punto  22
dell'ordinanza presidenziale n. 20 del 23 aprile 2021 afferisce  alla
partecipazione ad attivita' addestrative e i corsi di formazione»; 
        «con riguardo invece al punto 40 della  stessa  si  subordina
alla presentazione della certificazione  verde  (secondo  il  rimando
contenuto al punto 43), la partecipazione alle attivita'  svolte  nei
luoghi chiusi, anche in palestre con presidio sanitario  obbligatorio
oppure eroganti prestazioni  rientranti  nei  livelli  essenziali  di
assistenza  o  prestazioni  riabilitative  o  terapeutiche,   qualora
l'attivita' non sia svolta in forma  individuale  o  tra  conviventi,
cosi' come prescritto parimenti per  tutte  le  attivita'  svolte  in
palestre,  centri  fitness,  piscine  al  chiuso  e  centri  sportivi
comunque denominati dal comma 4 dello stesso punto». 
    Successivamente alla richiesta  di  informazioni,  il  presidente
della  Provincia  autonoma  di  Bolzano   ha   adottato   l'ordinanza
contingibile e urgente n. 23 del 21 maggio  2021  (doc.  8),  con  la
quale e' stato riprodotto  sostanzialmente  quanto  disposto  con  la
precedente  ordinanza  presidenziale,  contenente  alcune   ulteriori
precisazioni. 
    Con provvedimento n. 244 del 18 giugno 2021 (doc. 3)  il  Garante
per la protezione  dei  dati  personali  ha  imposto  alla  Provincia
autonoma di  Bolzano  e  all'Azienda  sanitaria  dell'Alto  Adige  la
limitazione definitiva dei trattamenti  relativi  all'utilizzo  delle
certificazioni verdi effettuati in  attuazione  delle  ordinanze  del
presidente della Provincia  autonoma  di  Bolzano  n.  20/2021  e  n.
23/2021,  ai  sensi  dell'art.  58,  paragrafo  2,  lettera  f)   del
regolamento (UE) 2016/679. 
    Detta  limitazione  e'  stata  disposta  in  relazione  a  quanto
prescritto nel parere n. 229 reso il 9 giugno 2021  sullo  schema  di
decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   relativo
all'attivazione della piattaforma nazionale DGC per  l'emissione,  il
rilascio e la verifica del Green Pass e a quanto previsto nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 adottato
sulla base di quanto indicato dal garante nel citato parere. 
    In particolare, sostiene il garante che la Provincia autonoma  di
Bolzano non avrebbe competenze in merito all'introduzione  di  misure
di contenimento dell'emergenza da  COVID-19  attraverso  l'uso  delle
certificazioni verdi COVID-19,  in  quanto  la  materia  risulterebbe
assoggettata alla riserva di legge statale. Al  riguardo  il  garante
richiama il  provvedimento  di  avvertimento  alla  Regione  Campania
adottato il 25 maggio 2021 e il precitato parere del 9 giugno 2021. 
    Nel provvedimento sono state altresi' rilevate  delle  criticita'
in relazione alle certificazioni verdi  in  uso  nella  Provincia  di
Bolzano. Le stesse, tuttavia, sono state nel frattempo  superate,  in
quanto le certificazioni a livello locale sono state sostituite dalle
certificazioni valevoli a livello nazionale ed europeo. 
    Inoltre, con comunicazione  di  data  6  luglio  2021,  prot.  n.
0035891 (doc. 4), il Garante per la protezione dei dati personali  ha
diffidato le regioni e le province autonome dall'adottare o dal  dare
attuazione  a  iniziative  territoriali  che  prevedano  l'uso  delle
certificazioni verdi per finalita' ulteriori e con modalita' difformi
rispetto a  quelle  espressamente  previste  dalla  legge  nazionale,
riservandosi espressamente ogni valutazione in ordine all'adozione di
provvedimenti finalizzati a imporre  una  limitazione  provvisoria  o
definitiva al trattamento, incluso il  divieto  di  trattamento,  con
riferimento ai predetti eventuali trattamenti. 
    Per completezza espositiva va ancora precisato che nel frattempo,
a   livello   provinciale,   viene   chiesta    l'esibizione    della
certificazione verde emessa ai sensi del  decreto-legge  n.  52/2021,
come convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  17  giugno  2021,  comprovante
sempre una delle seguenti fattispecie: 
        a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2; 
        b) la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2; 
        c)  l'effettuazione  di  un  test  per  la  rilevazione   del
SARS-CoV-2 con esito negativo, 
e che a livello nazionale tale certificazione viene oramai  richiesta
per le stesse ipotesi gia' previste dalle  ordinanze  del  presidente
della Provincia autonoma di Bolzano n. 20/2021 e n. 23/2021, per  cui
alla Provincia di Bolzano va riconosciuto il ruolo di antesignano, e,
inoltre,  tra  breve  l'impiego  delle  certificazioni  verdi   sara'
obbligatorio anche sui mezzi di trasporto. 
    Infine,  in  data  1°  luglio  2021  e'  entrato  in  vigore   il
regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
14  giugno  2021  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la  verifica  e
l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test
e  di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19  (certificato  COVID
digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle  persone
durante la pandemia di COVID-19. 
    Cio' nondimeno la Provincia autonoma di Bolzano si vede costretta
a  sollevare  innanzi  a  codesta  ecc.ma  Corte  il   conflitto   di
attribuzione in relazione al suddetto provvedimento del  garante  per
la protezione dei dati personali n. 244 del 18 giugno 2021 nonche' di
ogni  altro  atto  comunque  connesso,  presupposto,  attuativo   e/o
consequenziale, ivi compresa la comunicazione dello stesso garante di
data 6 luglio 2021, prot. n. 0035891, ai sensi  dell'art.  134  della
Costituzione, dell'art. 98 dello statuto speciale di autonomia per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670) e degli articoli 39 e seguenti della legge 11
marzo 1953, n. 87, per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    Violazione  delle  attribuzioni  costituzionali  della  Provincia
autonoma di Bolzano di cui all'art. 8, primo comma, punti 1,  9,  12,
13, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 29; all'art. 9, primo comma, punti 2, 3,
4, 6, 7, 8, 10, 11;  dello  statuto  speciale  di  autonomia  per  la
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), anche in riferimento all'art.  10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e relative norme di
attuazione, in particolare, decreto del Presidente  della  Repubblica
28 marzo 1975, n. 474; violazione dell'art. 52, secondo comma,  dello
statuto  speciale  di  autonomia   per   la   Regione   Trentino-Alto
Adige/Südtirol; violazione dell'art. 97  dello  statuto  speciale  di
autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e  dell'art.  2
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 26. 
    Le competenze del Garante per la protezione  dei  dati  personali
sono  definiti  principalmente  dal  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati) nonche' dal Codice in materia di protezione dei dati  personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  e  successive
modifiche, per le parti  per  le  quali  il  regolamento  UE  prevede
espressamente delle possibilita' di deroga, oltre che da  vari  altri
atti normativi nazionali e internazionali. 
    In particolare, compete al Garante: 
        controllare  che  i  trattamenti  di  dati  personali   siano
conformi al regolamento generale sulla protezione dei dati nonche'  a
leggi e regolamenti  nazionali  e  prescrivere,  ove  necessario,  ai
titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare  per
svolgere correttamente il trattamento  nel  rispetto  dei  diritti  e
delle liberta' fondamentali degli individui; 
        collaborare con le altre autorita' di  controllo  e  prestare
assistenza  reciproca  al  fine   di   garantire   l'applicazione   e
l'attuazione coerente del regolamento generale sulla  protezione  dei
dati; 
        esaminare reclami; 
        nel caso di  trattamenti  che  violano  le  disposizioni  del
regolamento generale sulla protezione dei dati rivolgere  ammonimenti
al titolare del trattamento  o  al  responsabile  del  trattamento  e
ingiungere di conformare i trattamenti alle disposizioni dello stesso
regolamento; imporre una limitazione  provvisoria  o  definitiva  del
trattamento,  incluso  il  divieto  di   trattamento;   ordinare   la
rettifica, la cancellazione di dati personali o  la  limitazione  del
trattamento; 
        adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in  materia
di protezione dei dati personali; 
        segnalare, anche di propria iniziativa, al Parlamento e altri
organismi e istituzioni  l'esigenza  di  adottare  atti  normativi  e
amministrativi relativi alle questioni riguardanti la protezione  dei
dati personali; 
        formulare  pareri   su   proposte   di   atti   normativi   e
amministrativi; 
    partecipare  alla  discussione  su   iniziative   normative   con
audizioni presso il Parlamento; 
        predisporre una relazione  annuale  sull'attivita'  svolta  e
sullo  stato  di  attuazione  della  normativa   sulla   privacy   da
trasmettere al Parlamento e al Governo; 
        partecipare   alle   attivita'   dell'Unione    europea    ed
internazionali  di  settore,  anche  in  funzione  di   controllo   e
assistenza  relativamente  ai  sistemi   di   informazione   Europol,
Schengen, VIS, e altri; 
        curare l'informazione  e  sviluppare  la  consapevolezza  del
pubblico e dei titolari del trattamento in materia di protezione  dei
dati personali, con particolare attenzione alla tutela dei minori; 
        tenere registri interni delle  violazioni  piu'  rilevanti  e
imporre sanzioni pecuniarie ove  previsto  dal  regolamento  generale
sulla protezione dei dati e dalla normativa nazionale; 
        coinvolgere, ove previsto, i cittadini  e  tutti  i  soggetti
interessati con consultazioni pubbliche dei cui  risultati  si  tiene
conto per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale. 
    Sennonche'  dagli  atti  che  hanno  dato  origine  al   presente
conflitto di attribuzione emerge l'intendimento del  Garante  per  la
protezione dei dati personali di interferire indebitamente in  ordine
alle sfere di competenza tra  Stato,  regioni  e  province  autonome,
esorbitando in modo palese dalle proprie competenze. 
    Infatti, non compete al garante l'attribuzione di una determinata
disciplina normativa alla sfera di competenze dello Stato, a  maggior
ragione ove si consideri che il regolamento generale sulla protezione
dei dati non prescrive che la limitazione  delle  liberta'  personali
effettuata - anche attraverso il trattamento di  dati  relativi  alla
salute - possa essere prevista unicamente da una legge statale. 
    Al riguardo va considerato che la normativa sulla protezione  dei
dati personali risulta dalle norme  del  regolamento  UE,  come  tale
direttamente  applicabili,  e  soltanto  in   via   residuale   dalle
disposizioni del Codice  della  privacy,  cosi'  come  riformato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,  e  cioe'  limitatamente
alle  disposizioni  attuative  delle  disposizioni  non  direttamente
applicabili contenute nel regolamento. 
    Al riguardo rileva anche  che,  in  considerazione  del  contesto
dell'emergenza epidemiologica,  allo  scopo  di  assicurare  la  piu'
efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di  dati  personali,
ovviamente con l'adozione di misure appropriate a tutela dei  diritti
e  delle  liberta'  degli  interessati  e   nel   bilanciamento   tra
l'interesse  della  salute  pubblica  e  di  gestione  dell'emergenza
sanitaria, da un lato, e l'esigenza di salvaguardare la  riservatezza
degli interessati, dall'altro, in sede  europea  sono  state  assunte
diverse iniziative sui sistemi di tracciabilita', anche per finalita'
di allertamento  delle  persone  che  possono  avere  avuto  contatti
ravvicinati con altri soggetti positivi al virus. 
    Si ricorda,  in  primo  luogo,  che  la  Commissione  europea  ha
adottato  la  raccomandazione  (UE)  2020/518,  dell'8  aprile  2020,
«relativa a un pacchetto di strumenti comuni  dell'Unione  per  l'uso
della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi  COVID-19
e uscirne, in particolare per quanto riguarda le applicazioni  mobili
e l'uso di dati anonimizzati sulla  mobilita'».  La  commissione,  in
tale atto, ha indicato l'obiettivo di sviluppare un approccio europeo
comune per lo sviluppo degli strumenti in  oggetto  ed  ha  enunciato
alcuni principi generali a cui essi dovrebbero essere improntati. 
    Successivamente, il 16 aprile 2020, la commissione ha emesso  una
comunicazione recante «Orientamenti sulle app a sostegno della  lotta
alla pandemia di COVID-19 relativamente  alla  protezione  dei  dati»
(C(2020)124). In base a tali orientamenti: 
        l'installazione dei sistemi in  esame  dovrebbe  avvenire  su
base volontaria - senza conseguenze negative per le persone  che  non
vi aderiscano -  e  dar  luogo  alla  generazione  di  identificativi
tramite pseudonimi; 
        i titolari del trattamento  dovrebbero  essere  le  autorita'
sanitarie nazionali  (o  i  soggetti  che  svolgono  un  compito  nel
pubblico interesse nel campo della salute); 
        si raccomanda il ricorso a sistemi che traccino solo  i  dati
di prossimita' tra persone e non anche i  dati  di  geolocalizzazione
delle medesime; 
        si formula il principio di cancellazione o trasformazione  in
forma anonima definitiva dei dati. 
    Inoltre, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha
adottato il 21 aprile 2020  le  linee  guida  sull'uso  dei  dati  di
localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel
contesto dell'emergenza legata al COVID-19. Il documento afferma, tra
l'altro, che: la disciplina europea sulla protezione  dei  dati  reca
«norme specifiche che consentono l'uso di dati  anonimi  o  personali
per sostenere le autorita' pubbliche  e  altri  soggetti,  a  livello
nazionale e  dell'UE,  nel  monitoraggio  e  nel  contenimento  della
diffusione del virus SAR-CoV-22»; il ricorso agli strumenti in  esame
per il tracciamento dei contatti «dovrebbe essere  volontario  e  non
dovrebbe basarsi  sulla  tracciabilita'  dei  movimenti  individuali,
bensi' sulle informazioni di prossimita' relative agli utenti». 
    Il 13 maggio 2020 gli Stati membri dell'Unione  europea,  con  il
sostegno della Commissione europea, hanno concordato gli orientamenti
per  l'interoperabilita'  transfrontaliera  delle   applicazioni   di
tracciamento nell'UE. Gli  orientamenti  sono  stati  adottati  dagli
Stati membri nella sede dell'eHealth Network, una rete che collega le
autorita' nazionali  responsabili  dell'assistenza  sanitaria  online
designate dagli Stati membri, istituita sulla base dell'art. 14 della
direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  9
marzo 2011 (direttiva  concernente  l'applicazione  dei  diritti  dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera). 
    Tali  orientamenti  fanno  seguito  al  «pacchetto  di  strumenti
(toolbox) per  l'uso  di  applicazioni  mobili  di  tracciamento  dei
contatti e allerta in risposta alla pandemia di  COVID-19»,  definito
il  15  aprile  2020  nella  medesima  sede   dell'eHealth   Network;
quest'ultimo documento ha indicato i  seguenti  requisiti  essenziali
per le applicazioni mobili di tracciamento dei  contatti  e  allerta:
volontarieta', trasparenza, carattere temporaneo, cyber security, uso
di dati anonimizzati e della tecnologia Bluetooth,  interoperabilita'
transfrontaliera  e  fra  sistemi  operativi.  In  base  ai  suddetti
orientamenti concordati il 13 maggio - che  intendono  guidare  nella
progettazione e implementazione delle app e delle soluzioni  di  back
end -, l'interoperabilita' si riferisce ad app che siano in grado  di
scambiare le informazioni minime necessarie in modo che  gli  utenti,
ovunque  si  trovino  nell'UE,  siano  avvisati  se  siano  stati  in
prossimita' di un altro utente risultato positivo al virus  COVID-19.
La notifica e il follow-up dovrebbero essere conformi alle  procedure
definite dalle autorita'  sanitarie  pubbliche,  tenuto  conto  delle
implicazioni relative alla privacy ed alla sicurezza dei dati. 
    Nell'anno 2021 si intensificano le iniziative a  livello  europeo
per un certificato UE: 
        27 gennaio: sono adottati  orientamenti  che  stabiliscono  i
requisiti  di  interoperabilita'  dei  certificati  di   vaccinazione
digitali, sulla base delle discussioni tenutesi tra la Commissione  e
gli Stati membri nell'ambito della rete eHealth dal novembre 2020; 
        17 marzo: la Commissione propone  un  testo  legislativo  che
istituisce un quadro comune per un certificato UE; 
        14 aprile: il Consiglio  adotta  il  mandato  per  avviare  i
negoziati con il Parlamento europeo in merito alla proposta; 
        22 aprile: i rappresentanti degli  Stati  membri  nella  rete
eHealth  concordano  orientamenti  che   descrivono   le   principali
specifiche tecniche per l'attuazione del sistema.  Si  tratta  di  un
passo fondamentale per la creazione dell'infrastruttura necessaria  a
livello dell'UE; 
        7 maggio: la  Commissione  avvia  la  sperimentazione  pilota
dell'infrastruttura di interoperabilita'  dell'UE  (EU  Gateway)  che
facilitera' l'autenticazione dei certificati UE; 
        20 maggio: il Parlamento europeo e il  Consiglio  raggiungono
un accordo sul certificato COVID digitale dell'UE; 
        1° giugno: il gateway dell'UE (interconnessione tra i sistemi
nazionali) e' operativo; 
        1-30 giugno: fase  preparatoria:  gli  Stati  membri  possono
avviare il certificato su base  volontaria  a  condizione  che  siano
pronti a rilasciare e verificare i  certificati  e  dispongano  della
necessaria base giuridica; 
        meta' giugno:  raccomandazione  riveduta  del  Consiglio  sui
viaggi all'interno dell'UE; 
        1° luglio: il certificato COVID digitale dell'UE  di  cui  al
regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
14  giugno  2021  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la  verifica  e
l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test
e  di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19  (certificato  COVID
digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle  persone
durante la pandemia di COVID-19 entra in vigore in tutta l'UE; 
        1° luglio-12 agosto: periodo transitorio: se uno Stato membro
non e' ancora pronto a rilasciare  il  nuovo  certificato  ai  propri
cittadini,  e'  ancora  possibile  utilizzare   altri   formati   che
dovrebbero essere accettati negli altri Stati membri. 
    Alla luce della normativa UE e  dei  suoi  sviluppi  in  materia,
risulta evidente che per  mezzo  dei  provvedimenti  che  hanno  dato
origine al presente conflitto  di  attribuzione  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali - travalicando la  sua  funzione  -  ha
inteso menomare la posizione costituzionale della Provincia  autonoma
di Bolzano sotto il profilo della pienezza delle competenze  ad  essa
riconosciute in forza dello statuto speciale di autonomia. 
    Tramite  i  provvedimenti  in  questione  si  realizza,  infatti,
un'indebita/illegittima  interferenza,  priva  di  alcun   fondamento
legislativo, nella sfera di competenza  riconosciuta  alla  Provincia
autonoma di Bolzano, in forza degli articoli 8, primo comma, punti 1,
9, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 29; 9, primo comma, punti  2,  3,
4, 6, 7, 8, 10,  11;  e  52,  secondo  comma,  anche  in  riferimento
all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
    Va ricordato che in forza dell'art. 8 dello statuto la  Provincia
autonoma  di  Bolzano  ha  competenza  legislativa  esclusiva   nelle
materie: ordinamento degli uffici provinciali e del personale a  essi
addetto (n. 1); artigianato (n. 9); fiere e mercati (n. 12); opere di
prevenzione e di pronto soccorso per  calamita'  pubbliche  (n.  13);
comunicazioni  e  trasporti  di  interesse   provinciale   (n.   18);
assunzione diretta di servizi pubblici e loro  gestione  a  mezzo  di
aziende speciali (n. 19); turismo e industria  alberghiera  (n.  20);
agricoltura e foreste (n. 21); assistenza e beneficenza pubblica  (n.
25); scuola materna (n. 26); addestramento e formazione professionale
(n. 29); e  in  forza  dell'art.  9  dello  stesso  statuto  essa  ha
competenza  legislativa   concorrente   nelle   materie:   istruzione
elementare e secondaria (n. 2); commercio (n. 3);  apprendistato  (n.
4); spettacoli pubblici per quanto attiene  alla  pubblica  sicurezza
(n.  6);  esercizi  pubblici  (n.  7);  incremento  della  produzione
industriale (n. 8);  igiene  e  sanita',  ivi  compresa  l'assistenza
sanitaria e ospedaliera (n. 10); attivita' sportive e ricreative  (n.
11). 
    Inoltre, l'art. 10 la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
con la quale sono state apportate modifiche al titolo V  della  parte
seconda della Costituzione, stabilisce che  le  sue  disposizioni  si
applicano anche alle regioni  a  statuto  speciale  e  alle  Province
autonome di Trento e di  Bolzano  unicamente  per  le  parti  in  cui
prevedono forme di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a  quelle  gia'
attribuite (v. Corte costituzionale, sentenza n. 279/2005). 
    Per effetto di tale norma la potesta' legislativa delle  province
autonome e' stata estesa alla materia della «tutela della salute», di
portata piu' ampia, secondo quanto affermato da codesta ecc.ma  Corte
con la sentenza n. 328/2006.  Secondo  tale  sentenza,  infatti,  che
richiama anche alcuni precedenti, la  sanita'  e'  ripartita  fra  la
materia di  competenza  regionale  concorrente  della  «tutela  della
salute», che deve essere intesa come «assai piu' ampia rispetto  alla
precedente materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera» (sentenze
n. 181/2006 e n. 270/2005), e quella  dell'organizzazione  sanitaria,
in cui le regioni possono  adottare  «una  propria  disciplina  anche
sostitutiva di quella statale» (sentenza n. 510/2002). 
    In merito assume particolare rilevanza il fatto che  il  servizio
sanitario provinciale e'  finanziato  esclusivamente  dalle  Province
autonome di Trento e di Bolzano. Dispone, infatti, l'art. 34, comma 3
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano,  cosi'  come  la  Regione  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste, provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico  del  bilancio
dello Stato, utilizzando prioritariamente le  entrate  derivanti  dai
contributi  sanitari  (art.  11,  comma  9,  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502) e, ad  integrazione,  le  risorse  dei  propri
bilanci. 
    E' in questo quadro normativo di rango costituzionale ed unionale
che con le ordinanze contingibili e urgenti n. 20/2021 e  n.  23/2021
del presidente della Provincia autonoma di Bolzano, adottate in forza
dell'art. 52, secondo comma, dello statuto di autonomia, nel rispetto
di quanto previsto dalla legge provinciale 8 maggio  2020,  n.  4,  e
tenendo conto del quadro normativo  delineato  dal  decreto-legge  22
aprile 2021, n.  52,  e,  in  particolare,  nel  rispetto  di  quanto
disposto dal regolamento generale sulla  protezione  dei  dati,  sono
state disciplinate le certificazioni verdi, quale semplice mezzo  per
l'accesso, in determinate forme, a determinati luoghi; cio'  al  fine
di agevolare la libera circolazione e  di  alleviare  le  restrizioni
alla stessa per motivi di sanita' pubblica, perseguendo nel  contempo
un livello elevato di protezione della salute pubblica. 
    Che un tanto e' legittimo trova piena conferma  nel  recentissimo
regolamento (UE) 2021/953 sul certificato COVID digitale dell'UE,  in
particolare al considerando  (6),  mentre  il  regolamento  UE  sulla
privacy prevede che: 
        limitazioni  alla  privacy  possono  essere  disposte   dalle
autorita' per motivi di salute pubblica; 
        ai privati e' comunque fatto obbligo di non trattare  i  dati
dei clienti che esibiscono il green pass; 
        il green pass finisce per essere una documentazione  al  pari
di un documento personale, da  non  pubblicare  ma  da  esibire  solo
all'occorrenza come avviene appunto  con  gli  attuali  documenti  di
riconoscimento. 
    La lesione da interferenza ad opera dei provvedimenti  che  hanno
dato origine  al  presente  conflitto  di  attribuzione  e'  pertanto
palese. 
    Di certo va escluso che la disciplina delle certificazioni  verdi
attenga alla materia della profilassi internazionale, perche' il fine
della stessa e' quello di  garantire  il  diritto  fondamentale  alla
libera circolazione. 
    Ad ogni modo non compete al Garante per la  protezione  dei  dati
personali farsi difensore di asserite competenze  esclusive  statali.
Gia' per questo motivo e' indubbia  l'invasivita'  dei  provvedimenti
impugnati, costituente una forma  di  turbativa  e/o  menomazione  di
potesta' mediante l'illegittimo esercizio da  parte  del  garante  di
attribuzioni  non  proprie.  Gli  atti  impugnati  non  costituiscono
semplicemente un «cattivo esercizio» del potere che si  manifesti  in
mera illegittimita' dell'atto,  dal  momento  che  gli  stessi  hanno
costituito     turbativa     (menomazione)      di      attribuzioni,
costituzionalmente garantite, della Provincia autonoma di  Bolzano  e
una altrettanto illegittima espansione dell'attribuzione del garante,
per  cui   va   ripristinato   il   riequilibrio   delle   rispettive
attribuzioni. 
    In ogni caso gli atti impugnati sono invasivi perche' travalicano
i limiti delle funzioni attribuite al Garante per la  protezione  dei
dati personali, posto che  non  spetta  allo  stesso,  nell'esercizio
delle sue competenze, giudicare  sulle  competenze  della  provincia,
potere questo spettante unicamente al Governo in forza del  combinato
disposto dell'art. 97 dello statuto speciale di autonomia e dell'art.
2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. 
    E' appena il caso di ribadire  come  le  ordinanze  presidenziali
contingibili e urgenti censurate dal Garante per  la  protezione  dei
dati personali richiedano l'esibizione della certificazione verde per
accedere a determinati eventi, strutture e altri  luoghi  pubblici  o
aperti al pubblico, attivita' e servizi, unicamente nelle materie  in
cui la Provincia autonoma di Bolzano gode di  competenza  legislativa
esclusiva ovvero concorrente, come gia'  in  precedenza  puntualmente
elencate. Helmi. 
    In tale contesto va ricordato l'insegnamento  di  codesta  ecc.ma
Corte che con sentenza n. 271 del 7 luglio 2005 ha gia' avuto modo di
statuire quanto segue: «Quanto appena espresso non equivale  peraltro
ad affermare la incompetenza del legislatore regionale a disciplinare
procedure o strutture organizzative che prevedono il  trattamento  di
dati  personali,  pur  ovviamente   nell'integrale   rispetto   della
legislazione  statale  sulla  loro  protezione   (ivi   comprese   le
disposizioni relative alle "misure minime  di  sicurezza"  prescritte
per i trattamenti dei dati  personali  con  o  senza  l'utilizzazione
degli strumenti elettronici): infatti le regioni,  nelle  materie  di
propria  competenza  legislativa,  non  solo  devono  necessariamente
prevedere l'utilizzazione di molteplici categorie di  dati  personali
da parte di soggetti pubblici e privati, ma possono anche organizzare
e disciplinare a livello regionale una rete informativa sulle realta'
regionali,  entro  cui  far  confluire  i  diversi  dati  conoscitivi
(personali e non  personali)  che  sono  nella  disponibilita'  delle
istituzioni regionali e locali o di altri soggetti interessati  cio',
tuttavia, deve  avvenire  ovviamente  nel  rispetto  degli  eventuali
livelli di riservatezza o di segreto, assoluti o relativi, che  siano
prescritti  dalla  legge  statale  in  relazione  ad   alcune   delle
informazioni, nonche' con i consensi necessari da parte delle diverse
realta' istituzionali o sociali coinvolte. 
    Ne' in quest'ambito e' preclusiva la  titolarita'  esclusiva  del
legislatore statale in tema di "coordinamento informativo  statistico
e informatico dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale  e
locale", di cui alla lettera r) del secondo comma dell'art. 117 della
Costituzione, come sostenuto dalla Avvocatura generale dello Stato. 
    Cio' anzitutto perche' si tratta  di  un  potere  legislativo  di
coordinamento,  il  cui  mancato  esercizio  non  preclude   autonome
iniziative delle regioni aventi ad oggetto la razionale  ed  efficace
organizzazione delle basi di dati che sono nella loro  disponibilita'
ed anche il loro coordinamento paritario con  le  analoghe  strutture
degli altri enti pubblici  o  privati  operanti  sul  territorio.  Il
problema sorgerebbe solo nel momento in cui  il  legislatore  statale
dettasse normative nei medesimi ambiti a fine di coordinamento. 
    D'altra  parte  questo  esclusivo  potere   legislativo   statale
concerne solo un coordinamento di tipo  tecnico  che  venga  ritenuto
opportuno dal legislatore statale (si vedano le  sentenze  di  questa
Corte n. 31 del 2005 e n. 17 del 2004) e il cui esercizio,  comunque,
non puo'  escludere  una  competenza  regionale  nella  disciplina  e
gestione di una propria rete informativa (cfr.  sentenza  n.  50  del
2005)». 
    La pronuncia appena ricordata risulta chiara nel consentire  alle
regioni e, quindi,  alle  province  autonome  di  disciplinare  nelle
materie di propria competenza procedure e strutture che prevedono  il
trattamento dei dati personali, purche' cio'  avvenga  nell'integrale
rispetto della legislazione statale sulla loro protezione. 
    Cio' posto,  appare  ancora  una  volta  piu'  evidente  come  la
competenza del garante e' limitata alla verifica del  rispetto  della
legislazione nazionale  sulla  protezione  dei  dati  personali,  non
potendosi di converso estendere alla sindacabilita', in radice, della
competenza  attribuita  alla  Provincia  autonoma   di   Bolzano   di
legiferare  e  regolamentare  in  materie  di   propria   competenza,
esclusiva o concorrente. 
    In altre parole, il controllo del garante puo' e  deve  limitarsi
alla verifica del corretto  trattamento  dei  dati  personali,  anche
perche', come gia' visto, spetta  unicamente  al  Governo  denunciare
alla Corte costituzionale eventuali presunte violazioni di competenze
(e spetta a quest'ultima decidere in merito). 
    Sul punto appare significativo che il provvedimento  del  garante
n. 244 del  18  giugno  2021  muove  nei  confronti  delle  ordinanze
presidenziali contingibili e urgenti n. 20/2021 e n. 23/2021  censure
fondate pressoche' unicamente su asseriti difetti di competenza della
Provincia autonoma di  Bolzano,  mentre  nel  merito  si  censura  il
mancato rispetto delle certificazioni verdi al modello  previsto  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  17  giugno  2021,
emanato,  quindi,  il  giorno  precedente  alla   pubblicazione   del
provvedimento del garante n. 244/2021 stesso. 
    Al riguardo ci si richiama alla gia' citata pronuncia di  codesta
ecc.ma Corte n. 271/2005, secondo cui il mancato esercizio del potere
legislativo di coordinamento non preclude autonome  iniziative  delle
regioni (e province autonome), per sottolineare  nuovamente  come  la
Provincia  autonoma  di  Bolzano  abbia  provveduto  a  regolare   la
certificazione verde «in attesa di eventuali disposizioni  emanate  a
livello centrale» le quali, una volta emanate il 17 giugno 2021, sono
state puntualmente recepite dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
    A margine va aggiunto che le  misure  nel  frattempo  adottate  a
livello nazionale sono praticamente le stesse di  quelle  adottate  a
livello provinciale che hanno tutte lo scopo di  decelerare  il  piu'
possibile la diffusione del virus COVID-19, al fine di  alleviare  il
rischio di compromettere la salute del singolo e della  collettivita'
e nel contempo di garantire il diritto alla libera circolazione e  la
liberta' di iniziativa economica. 
    Per le considerazioni sin qui svolte,  risulta  anche  palese  la
menomazione  dei  poteri  del  presidente  della  provincia  ad  esso
attribuite dall'art. 52, comma 2 dello statuto speciale di autonomia,
ai sensi del quale lo stesso «[A]dotta i  provvedimenti  contingibili
ed  urgenti  in  materia  di   sicurezza   e   di   igiene   pubblica
nell'interesse  delle  popolazioni  di  due  o  piu'   comuni»,   con
conseguente violazione di tale norma di rango costituzionale. 
    Infatti,  in  forza  di  tale  norma  statutaria  il  potere   di
decretazione d'urgenza in caso di pericolo  per  l'incolumita'  e  la
sicurezza pubblica spetta al presidente della  provincia,  posto  che
l'esercizio del potere di adottare ordinanze contingibili  e  urgenti
presuppone la necessita' di provvedere con immediatezza in  ordine  a
situazioni di pericolo che non sia  possibile  fronteggiare  con  gli
ordinari strumenti apprestati  dall'ordinamento  (cfr.  Consiglio  di
Stato, sez. VI, sentenza 31 maggio 2013, n. 3007). 
    Ne consegue che  i  qui  impugnati  provvedimenti  sono  altresi'
invasivi della sfera di competenza  del  presidente  della  Provincia
autonoma di Bolzano, anche perche' le  certificazioni  verdi  di  cui
alle ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 20/2021  e  n.
23/2021 sono disciplinate nel pieno rispetto della normativa europea,
oltre che  quella  nazionale,  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali. 
    Infatti, a livello  provinciale  per  «certificazioni  verdi»  si
intendono   le   attestazioni   rilasciate   dall'azienda   sanitaria
(dell'Alto  Adige)  o  da  altre   autorita'   sanitarie   competenti
comprovanti,  in  relazione  al  SARS-CoV-2,  lo  stato  di  avvenuta
vaccinazione, la guarigione dall'infezione o  l'effettuazione  di  un
test per la sua rilevazione con risultato negativo;  trattasi  quindi
di attestazioni che, a prescindere da quanto previsto in ordine  alla
loro valenza dalle predette ordinanze, gia'  venivano  rilasciate  al
cittadino, fin dai principi della pandemia e poi con  l'inizio  della
campagna vaccinale, al ricorrere di una delle situazioni  individuate
come presupposto. 
    Non e' stata creata alcuna banca dati ulteriore, o app  dedicata,
per i certificati verdi in quanto non raccolgono  e  non  certificano
informazioni o dati aggiuntivi rispetto a quelli gia' contenuti nelle
attestazioni di avvenuta vaccinazione, guarigione o di  effettuazione
di un test con risultato negativo. 
    Si tratta pertanto di  documentazione  gia'  esistente,  comunque
prodotta e messa a disposizione del cittadino, in cui il  trattamento
dei dati viene effettuato per finalita' di cura diagnosi, prevenzione
dell'emergenza virale COVID SARS-CoV-2 dal titolare del  trattamento,
da individuarsi nell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. 
    La  messa  a   disposizione   in   formato   digitale   di   tale
documentazione  attua  quanto  previsto  dall'art.  2   del   decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82   (Codice   dell'amministrazione
digitale), in forza del quale «Lo Stato, le regioni  e  le  autonomie
locali assicurano  la  disponibilita',  la  gestione,  l'accesso,  la
trasmissione, la conservazione e la fruibilita' dell'informazione  in
modalita'  digitale  e  si  organizzano  ed  agiscono  a  tale   fine
utilizzando con  le  modalita'  piu'  appropriate  e  nel  modo  piu'
adeguato  al  soddisfacimento  degli  interessi   degli   utenti   le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione» nonche' dall'art.
1 della legge 7 agosto 2015, n.  124,  che  sancisce  il  diritto  di
cittadini  e  imprese,  «...  anche   attraverso   l'utilizzo   delle
tecnologie dell'informazione e  della  comunicazione  di  accedere  a
tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in  modalita'
digitale al fine di  garantire  la  semplificazione  nell'accesso  ai
servizi alla persona» e «riducendo la necessita' dell'accesso  fisico
agli uffici pubblici». 
    La previsione per cui il possesso di  tale  documentazione  possa
assurgere a presupposto per l'accesso a determinati  servizi,  ma  in
ogni caso  mai  per  quelli  essenziali,  che  altrimenti  potrebbero
restare preclusi al cittadino in ragione delle primarie  esigenze  di
tutela della salute, e' da ricondursi ai motivi di interesse pubblico
rilevante nel settore della sanita' pubblica ai  sensi  dell'art.  9,
paragrafo  2,  lettera  i),  del  regolamento  (UE)  2016/679   sulla
protezione dei dati. 
    Le certificazioni verdi non implicano di fatto alcun  trattamento
ulteriore dei dati rispetto a quanto gia'  compiutamente  definito  e
regolamentato, in ordine ai profili di protezione dei dati personali,
dal titolare del trattamento, l'azienda sanitaria,  per  il  rilascio
delle   attestazioni   di   avvenuta   vaccinazione,   guarigione   o
effettuazione di un test con esito negativo. 
    I dati di cui ai certificati verdi  altoatesini  non  riproducono
tutti i dati previsti, e  ritenuti  dal  garante  come  eccedenti  in
quanto contrastanti  con  il  principio  di  minimizzazione,  per  le
certificazioni  verdi  COVID-19  nazionali  originariamente  previsti
dall'art. 9 del decreto-legge n. 52/2021 e dall'allegato 1,  rispetto
al quale il garante aveva espresso le  proprie  censure  con  formale
ammonimento in data peraltro concomitante con  quella  dell'ordinanza
n. 20/2021. La lettura dell'attestazione  tramite  QR-Code  consente,
infatti, di limitare la riproduzione del solo dato relativo al nome e
cognome del soggetto che la esibisce. 
    La lettura del QR-Code, che avviene tramite uso della  fotocamera
di  cui  sono  dotati  tutti  gli  smartphone  standard  e  funge  da
«biglietto di ingresso» per le aree definite «CoronaPass Areas»,  non
si configura come un ulteriore trattamento di dati,  considerato  che
cio' che viene riprodotto, e non salvato, e'  una  sintesi  dei  dati
personali necessari e sufficienti a  realizzare  le  finalita'  sopra
esposte  ovvero  il  nome  e  cognome  della   persona   fisica   cui
l'attestazione inerisce ed una mera spunta  di  colore  verde  (senza
indicazione se trattasi di  soggetto  vaccinato,  guarito  o  testato
negativamente). 
    Rientra comunque nella discrezionalita' dell'interessato disporre
liberamente  dei  documenti  (ovvero  dell'esito  del  test   o   del
certificato di vaccinazione o di guarigione anche corredato anche del
relativo  QR-Code),  decidendo  volontariamente   di   esibirli   per
garantirsi la fruizione di un servizio in condizioni di sicurezza per
la salute personale e collettiva, mentre gli esercenti  le  attivita'
per cui e' richiesta l'esibizione del certificato verde hanno il mero
obbligo di avvisare i cittadini di tale presupposto per l'accesso. 
    Trova quindi applicazione il principio di  auto  responsabilita',
per cui il cittadino che accede alle aree riservate ai possessori  di
certificazione verde  dichiara,  cosi'  facendo,  di  disporre  della
relativa (valida) attestazione. 
    Risulta, pertanto, evidente che con il provvedimento  n.  244  di
data 18 giugno 2021 e la seguente  comunicazione  di  data  6  luglio
2021, prot. 0035891,  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  ha
ecceduto le proprie competenze per i seguenti motivi: 
        al fine dell'introduzione delle certificazioni verdi, non  e'
stata creata alcuna banca dati ulteriore, app dedicata o  trattamento
nuovo bensi' si tratta di  documentazione  gia'  esistente,  comunque
prodotta e messa a disposizione del cittadino, in cui il  trattamento
dei  dati  viene  effettuato  per  finalita'   di   cura,   diagnosi,
prevenzione  dell'emergenza  virale  COVID  SARS-CoV-2   dall'Azienda
sanitaria  dell'Alto  Adige  nella  sua  qualita'  di  titolare   del
trattamento; i provvedimenti del Garante per la protezione  dei  dati
non  trovano  quindi  alcun  fondamento  giuridico  nelle  competenze
affidate  a  questo,  quali  ad  esempio  il  controllo  affinche'  i
trattamenti di dati personali siano conformi al regolamento nonche' a
leggi e regolamenti nazionali e la connessa prescrizione ai  titolari
o ai responsabili dei trattamenti di misure da adottare per  svolgere
correttamente  il  trattamento  nel  rispetto  dei  diritti  e  delle
liberta' fondamentali degli individui; 
        non e' stata perpetrata alcuna discriminazione tra le persone
destinatarie delle certificazioni ne' queste hanno subito  violazioni
dei loro diritti e liberta' fondamentali; 
        in  nessun  momento  sono  stati  violati   i   principi   di
anonimizzazione e di minimizzazione dei dati personali, 
        con  conseguente  illegittima  interferenza  nella  sfera  di
competenze costituzionalmente protette della  Provincia  autonoma  di
Bolzano per effetto  dello  statuto  speciale  di  autonomia  per  il
Trentino-Alto Adige/Südtirol e,  quindi,  menomazione  della  stessa,
nella parte in cui viene  attribuito  esclusivamente  al  legislatore
statale la disciplina sulle certificazioni verdi,  esorbitando  cosi'
dalle proprie  competenze,  consistenti,  nel  caso  di  specie,  nel
controllo affinche' che i trattamenti di dati personali avvengano  in
conformita' alla normativa in materia.